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6. Controversia con l'intendenza di Finanza e il Demanio Marittimo

Con scarso successo il Comune di Noicattaro cerca di difendere il suo patrimonio comunale di fronte al potere dello Stato, ma è una lotta impari. Nella contrada pelosina, in prossimità del litorale, possiede da tempi immemorabili un terreno di "vignali 5 e ordini 9 di misura locale, pari a ettari 3 ed aree 80 e mt.30" (Del.ra Cons.re n.355 del 29 Maggio 1882), comprensivo della storica torre spagnola, e molti privati cittadini, in ossequio alle deliberazioni consiliari del 16 maggio 1867 e 13 ottobre 1879, chiedendo di acquistare dei lotti "per costruirvi casine estive" (Del.ra Cons.re n.187 del 30 ottobre 1879). Ma prima di avviare qualsiasi trattativa di vendita, cerca una intesa con l'Intendenza di Finanza di Bari per meglio definire i limiti di detto terreno comunale, "ai sensi del Codice della Marina Mercantile". Il Consiglio, facendo "un'atto di volontaria deferenza", decide così, con voto unanime, di concedere allo Stato un "circuito maggiore di tre mt. intorno alla torre" (già di pertinenza demaniale, impiantata sul suolo comunale per un atto di dispotismo borbonico), dove è allocata la caserma della Guardia di Finanza, e di attestare con dei segni lapidei i limiti dell'intera proprietà comunale. Eccone il testo deliberativo:

"1° Riconoscere da oggi in futuro di proprietà del demanio dello Stato il circuito di mt.33 intorno alla torre, che trovasi sul suolo comunale alla spiaggia di Torre Pelosa, sotto la espressa condizione della piena adesione da parte dello stesso.
2° Disporre la separazione e la delimitazione mercè l'impianto di quattro termini lapidei da eseguirsi dalla Giunta con l'assistenza dell'Intendente o suo rappresentante redigendone analogo verbale.
3° dispone la separazione e delimitazione della spiaggia dal suolo di proprietà comunale mercè l'impianto di altri sei termini lpidei da eseguirsi come è detto innanzi e con le stesse norme del numero 2.
4° rimettersi copia del presente deliberato all'On.le Intendenza di Finanza di Bari, dopo resa esecutiva dal visto prefettizio, insieme ad una copia in lucido della pianta topografica, per, indi, provvedere ad ogni altro relativo provvedimento, prelevando la spesa dei termini lapidei, sistemazione ed accesso dall'Art.73, Cat.I" (Del.ra Cons.re n.355 del 29 Maggio 1882).

È il primo graffio dello Stato!
Della copia della planimetria di cui nel precedente deliberato, però, nessuna traccia.
Circa un anno dopo l'Intendente di Bari propone al Comune la risoluzione in via bonaria della vertenza relativa
alla delimitazione dei suoli comunali a Torre Pelosa e la bozza di un contratto da stipularsi a mezzo notaio (Nota 57693/9103 del 5 gennaio1883).
Nell'esaminare tale bozza contrattuale, il Consiglio, attraverso l'intervento del Consigliere Saverio Positano, sostiene che, pur consentendo all'Intendente alcune gratuite ed inesatte affermazioni circa la proprietà comunale a Torre Pelosa e le sue «pretese relative all'obbligo di far rimanere libero lo spazio di suolo che dalla Torre arriva al mare», non è disposto a tollerare che l'altezza delle nuove costruzioni non possa superare i 10 metri dal suolo. E, pertanto, ritiene necessario, onde evitare possibili giudizi con gli acquirenti per la svalutazione delle sezioni di suolo già in loro possesso, rettificare come segue l'Art. 7 del contratto:
«L'Amministrazione Finanziaria, rinunziando a ogni pretesa sui suoli ove furono già costruiti edifici coi nn.dall'1 all'8 della pianta, lascia in facoltà sé stesso Municipio di far costruire le isole distinte coi nn. dal 9 al 15 e le altre parallele sulla linea dell'isola n.7 al dirimpetto dei nn. 11 e 13, escluso, però, il n. 14.
L'altezza di tali costruzioni dovrà essere limitata a non oltre metri 13 dal suolo senza distinzione dei diversi corpi di fabbrica, non escluse le coperture delle scale e condotti fumari, lasciando inoltre attorno alla Torre Pelosa tutto lo spazio che vedesi segnato nella pianta topografica» (Del.ra Cons.re n.398 del giugno 1883).

Intanto il Sindaco, «per l'urgenza di vedere appianata una pendenza tanto importante», anticipa l'autorizzazione del Consiglio e firma la bozza della convenzione proposta con la lieve modifica apportata dall'Intendente alll'Art. 7, che stabilisce la riduzione dell'altezza massima dei fabbricati a costruirsi intorno alla Torre da metri 13 a metri 11,35, una limitazione altimetrica atta a consentire la ottimale visibilità verso il mare sui lati di Levante e di Ponente alla Guardia in vedetta sulla Torre medesima.
Nella seduta del 30 giugno 1883, il Consiglio, ascoltate e ritenute giuste le ragioni di urgenza per cui il Sindaco aveva sottoscritto la bozza della convenzione con l'Intendente, lo invita a stipulare "prontamente" l'apposito atto notarile privato secondo la Legge (Del.ra n.424).
Ma prima della stipula legale dell'atto, passeranno molti anni.
Il "Leviatano" (lo Stato) non molla facilmente la preda, che ha ormai assunto un interesse economico rilevantissimo.
La salvaguardia della Torre è solo una faccia della medaglia, perché l'altra è sotto gli occhi di tutti.

 

Tav. n°4 - La planimetria del 1883 riproducente la delimitazione dei confini demaniali e patrimoniali.