6. Controversia con l'intendenza di Finanza
e il Demanio Marittimo
Con scarso successo il Comune di Noicattaro cerca di difendere il
suo patrimonio comunale di fronte al potere dello Stato, ma è
una lotta impari. Nella contrada pelosina, in prossimità del
litorale, possiede da tempi immemorabili un terreno di "vignali
5 e ordini 9 di misura locale, pari a ettari 3 ed aree 80 e
mt.30" (Del.ra Cons.re n.355 del 29 Maggio 1882), comprensivo
della storica torre spagnola, e molti privati cittadini, in ossequio
alle deliberazioni consiliari del 16 maggio 1867 e 13 ottobre 1879,
chiedendo di acquistare dei lotti "per costruirvi casine
estive" (Del.ra Cons.re n.187 del 30 ottobre 1879).
Ma prima di avviare qualsiasi trattativa di vendita, cerca una intesa
con l'Intendenza di Finanza di Bari per meglio definire i limiti di
detto terreno comunale, "ai sensi del Codice della Marina
Mercantile". Il Consiglio, facendo "un'atto di volontaria
deferenza", decide così, con voto unanime, di concedere
allo Stato un "circuito maggiore di tre mt. intorno alla
torre" (già di pertinenza demaniale, impiantata sul
suolo comunale per un atto di dispotismo borbonico), dove è
allocata la caserma della Guardia di Finanza, e di attestare con dei
segni lapidei i limiti dell'intera proprietà comunale. Eccone
il testo deliberativo:
"1° Riconoscere da oggi in futuro di proprietà del
demanio dello Stato il circuito di mt.33 intorno alla torre, che trovasi
sul suolo comunale alla spiaggia di Torre Pelosa, sotto la espressa
condizione della piena adesione da parte dello stesso.
2° Disporre la separazione e la delimitazione mercè l'impianto
di quattro termini lapidei da eseguirsi dalla Giunta con l'assistenza
dell'Intendente o suo rappresentante redigendone analogo verbale.
3° dispone la separazione e delimitazione della spiaggia dal suolo
di proprietà comunale mercè l'impianto di altri sei termini lpidei
da eseguirsi come è detto innanzi e con le stesse norme del
numero 2.
4° rimettersi copia del presente deliberato all'On.le Intendenza
di Finanza di Bari, dopo resa esecutiva dal visto prefettizio, insieme
ad una copia in lucido della pianta topografica, per, indi, provvedere
ad ogni altro relativo provvedimento, prelevando la spesa dei termini
lapidei, sistemazione ed accesso dall'Art.73, Cat.I" (Del.ra
Cons.re n.355 del 29 Maggio 1882).
È il primo graffio dello Stato!
Della copia della planimetria di cui nel precedente deliberato, però,
nessuna traccia.
Circa un anno dopo l'Intendente di Bari propone al Comune la risoluzione
in via bonaria della vertenza relativa
alla delimitazione dei suoli comunali a Torre Pelosa e la bozza di
un contratto da stipularsi a mezzo notaio (Nota 57693/9103 del 5 gennaio1883).
Nell'esaminare tale bozza contrattuale, il Consiglio, attraverso l'intervento
del Consigliere Saverio Positano, sostiene che, pur consentendo all'Intendente
alcune gratuite ed inesatte affermazioni circa la proprietà
comunale a Torre Pelosa e le sue «pretese relative all'obbligo
di far rimanere libero lo spazio di suolo che dalla Torre arriva al
mare», non è disposto a tollerare che l'altezza delle
nuove costruzioni non possa superare i 10 metri dal suolo.
E, pertanto, ritiene necessario, onde evitare possibili giudizi con
gli acquirenti per la svalutazione delle sezioni di suolo già
in loro possesso, rettificare come segue l'Art. 7 del contratto:
«L'Amministrazione Finanziaria, rinunziando a ogni pretesa sui
suoli ove furono già costruiti edifici coi nn.dall'1 all'8
della pianta, lascia in facoltà sé stesso Municipio
di far costruire le isole distinte coi nn. dal 9 al 15 e le altre
parallele sulla linea dell'isola n.7 al dirimpetto dei nn. 11 e 13,
escluso, però, il n. 14.
L'altezza di tali costruzioni dovrà essere limitata a non oltre
metri 13 dal suolo senza distinzione dei diversi corpi di fabbrica,
non escluse le coperture delle scale e condotti fumari, lasciando
inoltre attorno alla Torre Pelosa tutto lo spazio che vedesi segnato
nella pianta topografica» (Del.ra Cons.re n.398 del giugno 1883).
Intanto il Sindaco, «per l'urgenza di vedere appianata una pendenza
tanto importante», anticipa l'autorizzazione del Consiglio e
firma la bozza della convenzione proposta con la lieve modifica apportata
dall'Intendente alll'Art. 7, che stabilisce la riduzione dell'altezza
massima dei fabbricati a costruirsi intorno alla Torre da metri 13
a metri 11,35, una limitazione altimetrica atta a consentire la ottimale
visibilità verso il mare sui lati di Levante e di Ponente alla
Guardia in vedetta sulla Torre medesima.
Nella seduta del 30 giugno 1883, il Consiglio, ascoltate e ritenute
giuste le ragioni di urgenza per cui il Sindaco aveva sottoscritto
la bozza della convenzione con l'Intendente, lo invita a stipulare
"prontamente" l'apposito atto notarile privato secondo la
Legge (Del.ra n.424).
Ma prima della stipula legale dell'atto, passeranno molti anni.
Il "Leviatano" (lo Stato) non molla facilmente la preda,
che ha ormai assunto un interesse economico rilevantissimo.
La salvaguardia della Torre è solo una faccia della medaglia,
perché l'altra è sotto gli occhi di tutti.
