4. Patti di cessione delle sezioni di terreno
- Aggiunte
Dopo oltre un decennio (1868 - 78) di varie cessioni di suolo, non
privo di contrasti con taluni acquirenti, parlando ai Consiglieri,
il Sindaco «…manifesta come è urgente, anzi necessario
dare una sistemazione ed apportare delle modifiche sulle concessioni
di suolo a Torre Pelosa, onde evitare degli inconvenienti che, oltre
a ledere gli interessi dell'Amministrazione, fan sì che venga
distrutto lo scopo principale a cui si informò la primitiva
deliberazione di questo Consiglio nello stabilire la vendita».
Perciò propone «che nelle concessioni a farsi, ed anche
per coloro che non ancora hanno costruito sulle sezioni precedentemente
acquistate, venga stabilito il perentorio termine per la costruzione
della casina in anni 5 a decorrere dal giorno dell'approvazione della
presente da parte dell'on.le Deputazione Provinciale; che sia dato
il termine di un mese dal giorno della dimanda per procedersi alla
relativa stipula; che nel concedersi le sezioni sia serbato l'ordine
di ciascun isolato, ed infine che i disegni di fabbrica, prima di
eseguirsi, devono essere presentati alla approvazione della Commissione
Edilizia, od in mancanza alla approvazione della Giunta».
Ad unanimità, il Consiglio accetta molto favorevolmente
la proposta del Sindaco e, abrogando le sanzioni deliberate nella
seduta del 18 ottobre 1877, decide di aggiungere altre condizioni
a quelle già sancite nel deliberato n. 85 del 16 maggio 1867:
«1° - Tutti coloro che si saranno resi concessionari delle
sezioni di suolo a Torre Pelosa avranno l'obbligo di completare l'intero
prospetto di primo piano fra il decorrere di cinque anni dal giorno
di averle già acquistate, ma non ancora fatta costruzione alcuna.
Ora s'intende far decorrere il periodo di cinque anni dal giorno in
cui viene approvata dalla Deputazione Provinciale la presente Deliberazione.
Decorso il termine suindicato senza bisogno di costituzione in mora
alla quale si intenderà rinunziato in diritto e in fatto, il
concessionario, ipso jure, s'intenderà decaduto dalla concessione
medesima ed il Municipio rientrerà nelle ragioni dominicali
che avea, senza l'obbligo di restituzione alcuna del prezzo della
concessione o d'altro;
2° - È stabilito il termine di un mese dal dì del
deliberato di concessione per procedere alla stipula. Decorso inutilmente
tal periodo, s'intenderà l'acquirente decaduto da ogni diritto
e facultata, quindi, l'Amministrazione a poter cedere ad altri le
sezioni di suolo già vendute.
3° - Niuno potrà mettersi in costruzione senza prima aver
ottenuto dalla Commissione Edilizia, ed in mancanza, di questa Giunta
Municipale, l'approvazione del disegno del caseggiato in parola.
4° - Tutti coloro che fan richiesta per l'acquisto di sezioni
devono assoggettarsi a prendere quelle che vengono per ordine progressivo
di numero, senza poter scegliere a salti d'isolati, e ciò per
non ingenerare disordine e confusione.
5° - Notificarsi agli interessati già concessionari la
presente deliberazione appena resa esecutoria dall'on.le Deputazione
Provinciale per effetti di Legge»
(Del.ra Cons.re n. 172 del 13 ottobre 1879).
Ma non sempre le buone intenzioni hanno seguito, specie di fronte
agli interessi speculativi dei più furbi e potenti.
Infatti, tra il 1868 e il 1926, reltivamente alla cessione delle varie
sezioni del suolo "S. Nicola", si assiste ad un'incredibile
corsa all'accaparramento delle migliori sezioni di terreno e alla
rivendita sotto banco al miglior offerente, prima ancora della stipula
dell'atto notarile di cessione da parte del Comune previsto nell'arco
di tempo di 5 anni dalla data di assegnazione e realizzazione del
manufatto.
Una volta approvata dal Consiglio Comunale la pianta tipo di sezionamento
del terreno "S. Nicola", la Giunta, nella seduta del 7 febbraio
1868, prende atto del verbale dell'arch. Francesco Paolo Nitti sulle
diverse "operazioni geodetiche" riguardo ai nuovi fabbricati
da realizzarsi a Torre Pelosa:
«L'anno milleottocentosessantotto il giorno quattordici del
mese di gennaio in Noicàttaro.
Il qui sottoscritto architetto civile, per incarico ricevuto dal Sindaco
ed Assessori municipali di Noicàttaro, al fin di eseguire il
tracciato de' novelli fabbricati pel suolo comunale a Torre Pelosa
e veder attuata la costruzione delle prime isole, man mano gli altri
fabbricati, nelle norme del tipo iconografico superiormente approvato,
si è recato con le lodate Autorità Amministrative sopra
luogo, dove, eseguendo diverse operazione geodetiche, sempre sulla
base di detta pianta, 'a ottenuto quanto appresso:
1° - che per la normale su cui saranno impiantati i fabbricati
delle prime isole sulla nazionale da Bari a Mola si è tracciata
una linea mediamente presa con la parallela ch'avvi con la strada
nazionale, in guisa che l'estremo verso Bari 'a dato mt. 6,50 e l'altro
punto estremo verso Mola mt. 4,16.
2° - che la totale lunghezza di detta linea normale è di
palmi 30,00, mt. 7,94 ; per la estramurale palmi 12,00, o mt. 3,18;
lo spiazzetto al lato della II^ isola presso Milella palmi 8,00, mt.
2,13.
3° - che lo stradone in mezzo delle isole avrà lo scolo
delle acque parte sulla nazionale e parte verso il mare; per quello
sulla nazionale saranno impiantate le prime isole con una livellazione,
il cui punto di guida stia sovrapposto dal punto medio dello stradone
computato sul marciapiede della nazionale per palmi 2,5 o mt. 0,64.
4° - che la stessa sezione della seconda isola rimane per ora
addimezzata nella parte postica, a causa di non doversi toccare la
esistente Cappella di S. Nicola, che vi occupa quel punto, sino a
che si andasse a costruire una nuova Cappella; perciocché l'occupatore
di quella sezione potrà costruire nella sola larghezza di palmi
30,00 per quant'è dalla linea dello stradone sino alla Cappella.
5° - finalmente fissati i punti stabili, dietro tali operazioni
geodetiche e preliminari, potrà procedersi ad edificare sulle
prime isole a seconda che si crederà dagli interessati concessionari».
Nella seduta del 4 settembre 1884 (Del.ra n. 50), però, il
Sindaco, per rendere più giustizia e fare un po' più
di chiarezza sull'argomento, richiama la Giunta a rispettare una importante
condizione, con la quale «si stabiliva l'obbligo che i richiedenti,
dalla concessione a farsi dalla Giunta, dovevano entro un mese stipulare
l'analogo istrumento per non decadere dal dritto di preferenza»,
e la invita a deliberare in proposito.
La Giunta così si esprime:
«Letto il deliberato di massima del Consiglio del 13 ottobre
del 1879, omologato dalla Deputazione Provinciale il 28 detto mese,
nel quale sotto il n. 2 delle condizioni è detto:
" È stabilito il termine di un mese dal deliberato di
concessione per procedere alla stipula; decorso inutilmente tale periodo,
s'intenderà l'acquirente decaduto da ogni diritto e facultata,
quindi, l'Amministrazione a poter cedere ad altri le sezioni di suolo
già vendute";
Tenute presenti le deliberazioni di concessioni fatte dalla Giunta,
in esecuzione di tal deliberato del 29 e 31 luglio 1882, nn. 164 e165,
e del 14 e 15 agosto stesso anno, nn. 173 e 177, con le quali, non
soggette a visto, si concedevano a molti individui quasi tutte le
sezioni dei suoli a Torre Pelosa;
Considerato che nonostante quel fatto esplicito espresso dal deliberato
di massima del Consiglio, a base di cui si facevano le concessioni,
pure dal Municipio, si invitavano individualmente tutti i concessionari
ad addivenire alla stipula del contratto con speciali inviti del 25
ottobre e 2 marzo 1884;
Ritenuto che, se a pretesto dei concessionari poteva stare il fatto
di non essere stata stipulata la legale traslazione della proprietà
al Comune, ciò ,però, non reggeva dopo emesso il parere
favorevole del Ministero del Tesoro a seguito del dispaccio del Consiglio
di Stato del 23 luglio 1883, n. 10816/11816, e dell'eseguito rogito
notar Bari del 13 ottobre stesso anno a seguito dei quali atti venivano
invitati all'adempimento dell'obbligo proprio, ed è a notarsi,
anzi, che il secondo invito del 2 marzo veniva fatto principalmente
dopo il legale rogito Bari col Demanio;
Considerato che gli interessi del Comune son rimasti, per effetto
della indifferenza ed inadempimento dei concessionari, positivamente
pregiudicati a tal punto che non può per anco accettare nuove
dimande di prelazione per quei suoli, quando qualsiasi introito, anche
di lieve conto, è manna salutare alla spossata finanza comunale;
UNANIME DELIBERA
1) Sono rivocate le precedenti deliberazioni del 29 e 31 luglio,
4 e 15 agosto 1882, con le quali si facevano le concessioni delle
sezioni a Torre Pelosa a diversi individui;
2) Tutti i concessionari di dette sezioni di suoli sono dichiarati
decaduti dal beneficio di quelle concessioni;
3) Chiunque cittadino volesse fare acquisto di suoli a Torre Pelosa
è facoltato a presentare domanda al Municipio e stipulare l'analogo
rogito, a base di tutte le condizioni stabilite dal Consiglio per
tali concessioni».