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4. Patti di cessione delle sezioni di terreno - Aggiunte

Dopo oltre un decennio (1868 - 78) di varie cessioni di suolo, non privo di contrasti con taluni acquirenti, parlando ai Consiglieri, il Sindaco «…manifesta come è urgente, anzi necessario dare una sistemazione ed apportare delle modifiche sulle concessioni di suolo a Torre Pelosa, onde evitare degli inconvenienti che, oltre a ledere gli interessi dell'Amministrazione, fan sì che venga distrutto lo scopo principale a cui si informò la primitiva deliberazione di questo Consiglio nello stabilire la vendita».
Perciò propone «che nelle concessioni a farsi, ed anche per coloro che non ancora hanno costruito sulle sezioni precedentemente acquistate, venga stabilito il perentorio termine per la costruzione della casina in anni 5 a decorrere dal giorno dell'approvazione della presente da parte dell'on.le Deputazione Provinciale; che sia dato il termine di un mese dal giorno della dimanda per procedersi alla relativa stipula; che nel concedersi le sezioni sia serbato l'ordine di ciascun isolato, ed infine che i disegni di fabbrica, prima di eseguirsi, devono essere presentati alla approvazione della Commissione Edilizia, od in mancanza alla approvazione della Giunta».

Ad unanimità, il Consiglio accetta molto favorevolmente la proposta del Sindaco e, abrogando le sanzioni deliberate nella seduta del 18 ottobre 1877, decide di aggiungere altre condizioni a quelle già sancite nel deliberato n. 85 del 16 maggio 1867:

«1° - Tutti coloro che si saranno resi concessionari delle sezioni di suolo a Torre Pelosa avranno l'obbligo di completare l'intero prospetto di primo piano fra il decorrere di cinque anni dal giorno di averle già acquistate, ma non ancora fatta costruzione alcuna.
Ora s'intende far decorrere il periodo di cinque anni dal giorno in cui viene approvata dalla Deputazione Provinciale la presente Deliberazione.
Decorso il termine suindicato senza bisogno di costituzione in mora alla quale si intenderà rinunziato in diritto e in fatto, il concessionario, ipso jure, s'intenderà decaduto dalla concessione medesima ed il Municipio rientrerà nelle ragioni dominicali che avea, senza l'obbligo di restituzione alcuna del prezzo della concessione o d'altro;
2° - È stabilito il termine di un mese dal dì del deliberato di concessione per procedere alla stipula. Decorso inutilmente tal periodo, s'intenderà l'acquirente decaduto da ogni diritto e facultata, quindi, l'Amministrazione a poter cedere ad altri le sezioni di suolo già vendute.
3° - Niuno potrà mettersi in costruzione senza prima aver ottenuto dalla Commissione Edilizia, ed in mancanza, di questa Giunta Municipale, l'approvazione del disegno del caseggiato in parola.
4° - Tutti coloro che fan richiesta per l'acquisto di sezioni devono assoggettarsi a prendere quelle che vengono per ordine progressivo di numero, senza poter scegliere a salti d'isolati, e ciò per non ingenerare disordine e confusione.
5° - Notificarsi agli interessati già concessionari la presente deliberazione appena resa esecutoria dall'on.le Deputazione Provinciale per effetti di Legge»
(Del.ra Cons.re n. 172 del 13 ottobre 1879).

Ma non sempre le buone intenzioni hanno seguito, specie di fronte agli interessi speculativi dei più furbi e potenti.
Infatti, tra il 1868 e il 1926, reltivamente alla cessione delle varie sezioni del suolo "S. Nicola", si assiste ad un'incredibile corsa all'accaparramento delle migliori sezioni di terreno e alla rivendita sotto banco al miglior offerente, prima ancora della stipula dell'atto notarile di cessione da parte del Comune previsto nell'arco di tempo di 5 anni dalla data di assegnazione e realizzazione del manufatto.
Una volta approvata dal Consiglio Comunale la pianta tipo di sezionamento del terreno "S. Nicola", la Giunta, nella seduta del 7 febbraio 1868, prende atto del verbale dell'arch. Francesco Paolo Nitti sulle diverse "operazioni geodetiche" riguardo ai nuovi fabbricati da realizzarsi a Torre Pelosa:

«L'anno milleottocentosessantotto il giorno quattordici del mese di gennaio in Noicàttaro.
Il qui sottoscritto architetto civile, per incarico ricevuto dal Sindaco ed Assessori municipali di Noicàttaro, al fin di eseguire il tracciato de' novelli fabbricati pel suolo comunale a Torre Pelosa e veder attuata la costruzione delle prime isole, man mano gli altri fabbricati, nelle norme del tipo iconografico superiormente approvato, si è recato con le lodate Autorità Amministrative sopra luogo, dove, eseguendo diverse operazione geodetiche, sempre sulla base di detta pianta, 'a ottenuto quanto appresso:

1° - che per la normale su cui saranno impiantati i fabbricati delle prime isole sulla nazionale da Bari a Mola si è tracciata una linea mediamente presa con la parallela ch'avvi con la strada nazionale, in guisa che l'estremo verso Bari 'a dato mt. 6,50 e l'altro punto estremo verso Mola mt. 4,16.
2° - che la totale lunghezza di detta linea normale è di palmi 30,00, mt. 7,94 ; per la estramurale palmi 12,00, o mt. 3,18; lo spiazzetto al lato della II^ isola presso Milella palmi 8,00, mt. 2,13.
3° - che lo stradone in mezzo delle isole avrà lo scolo delle acque parte sulla nazionale e parte verso il mare; per quello sulla nazionale saranno impiantate le prime isole con una livellazione, il cui punto di guida stia sovrapposto dal punto medio dello stradone computato sul marciapiede della nazionale per palmi 2,5 o mt. 0,64.
4° - che la stessa sezione della seconda isola rimane per ora addimezzata nella parte postica, a causa di non doversi toccare la esistente Cappella di S. Nicola, che vi occupa quel punto, sino a che si andasse a costruire una nuova Cappella; perciocché l'occupatore di quella sezione potrà costruire nella sola larghezza di palmi 30,00 per quant'è dalla linea dello stradone sino alla Cappella.
5° - finalmente fissati i punti stabili, dietro tali operazioni geodetiche e preliminari, potrà procedersi ad edificare sulle prime isole a seconda che si crederà dagli interessati concessionari».

Nella seduta del 4 settembre 1884 (Del.ra n. 50), però, il Sindaco, per rendere più giustizia e fare un po' più di chiarezza sull'argomento, richiama la Giunta a rispettare una importante condizione, con la quale «si stabiliva l'obbligo che i richiedenti, dalla concessione a farsi dalla Giunta, dovevano entro un mese stipulare l'analogo istrumento per non decadere dal dritto di preferenza», e la invita a deliberare in proposito.
La Giunta così si esprime:
«Letto il deliberato di massima del Consiglio del 13 ottobre del 1879, omologato dalla Deputazione Provinciale il 28 detto mese, nel quale sotto il n. 2 delle condizioni è detto:
" È stabilito il termine di un mese dal deliberato di concessione per procedere alla stipula; decorso inutilmente tale periodo, s'intenderà l'acquirente decaduto da ogni diritto e facultata, quindi, l'Amministrazione a poter cedere ad altri le sezioni di suolo già vendute";
Tenute presenti le deliberazioni di concessioni fatte dalla Giunta, in esecuzione di tal deliberato del 29 e 31 luglio 1882, nn. 164 e165, e del 14 e 15 agosto stesso anno, nn. 173 e 177, con le quali, non soggette a visto, si concedevano a molti individui quasi tutte le sezioni dei suoli a Torre Pelosa;
Considerato che nonostante quel fatto esplicito espresso dal deliberato di massima del Consiglio, a base di cui si facevano le concessioni, pure dal Municipio, si invitavano individualmente tutti i concessionari ad addivenire alla stipula del contratto con speciali inviti del 25 ottobre e 2 marzo 1884;
Ritenuto che, se a pretesto dei concessionari poteva stare il fatto di non essere stata stipulata la legale traslazione della proprietà al Comune, ciò ,però, non reggeva dopo emesso il parere favorevole del Ministero del Tesoro a seguito del dispaccio del Consiglio di Stato del 23 luglio 1883, n. 10816/11816, e dell'eseguito rogito notar Bari del 13 ottobre stesso anno a seguito dei quali atti venivano invitati all'adempimento dell'obbligo proprio, ed è a notarsi, anzi, che il secondo invito del 2 marzo veniva fatto principalmente dopo il legale rogito Bari col Demanio;
Considerato che gli interessi del Comune son rimasti, per effetto della indifferenza ed inadempimento dei concessionari, positivamente pregiudicati a tal punto che non può per anco accettare nuove dimande di prelazione per quei suoli, quando qualsiasi introito, anche di lieve conto, è manna salutare alla spossata finanza comunale;

UNANIME DELIBERA

1) Sono rivocate le precedenti deliberazioni del 29 e 31 luglio, 4 e 15 agosto 1882, con le quali si facevano le concessioni delle sezioni a Torre Pelosa a diversi individui;
2) Tutti i concessionari di dette sezioni di suoli sono dichiarati decaduti dal beneficio di quelle concessioni;
3) Chiunque cittadino volesse fare acquisto di suoli a Torre Pelosa è facoltato a presentare domanda al Municipio e stipulare l'analogo rogito, a base di tutte le condizioni stabilite dal Consiglio per tali concessioni».