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Capitolo primo

L'ESTENUANTE VIGILIA, TRA MEANDRI DELLA BUROCRAZIA STATALE:
LA QUESTIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

Trascorrono ben 10 anni, fatti di intensa corrispondenza ad alto livello burocratico per cercare Leggi e postille a proprio favore, prima di raggiungere l'obiettivo prefisso, che in realtà risultò una vera e propria imposizione decisa dalla dirigenza barese del regime fascista: il distacco del territorio costiero di Noicàttaro, comprensivo della borgata di Torre Pelosa, e la sua ingiustificata annessione a Bari.
Poco prima dell'inizio del balletto delle circolari prefettizie e ministeriali, compare sulla scena il Pretore di Rutigliano, che, a stretto giro di posta, vuol conoscere dal Sindaco di Noicàttaro il numero preciso degli abitanti della "frazione"
[1] di Torre Pelosa (Nota n. 325 del 6 aprile 1923). E dalla risposta del Sindaco, giunta nel giro di pochi giorni (Nota n.864 del 18 aprile 1923) si apprende che la popolazione di Torre Pelosa, secondo i dati dell'ultimo censimento (1921), ammonta a 864 unità..
Subito dopo entra in iscena la Prefettura di Bari, che inoltra ai Comuni interessati una precisa richiesta formale del Ministero dell'Interno circa la questione delle "frazioni comunali".
Per il Ministro dell'Interno l'attuazione del recente riordinamento delle Circoscrizioni Provinciali è di primaria importanza, per cui in data 5 aprile 1923, nota n.2, esso invia ai Prefetti del Regno la seguente circolare:


« Il recente riordinamento delle Circoscrizioni Provinciali, inspirato all'intendimento di creare unità organiche dotate della necessaria capacità funzionale e meglio rispondenti alle esigenze della popolazione, ha più nettamente imposto all'attenzione del Governo il problema delle Circoscrizioni Comunali: le accennate finalità non potrebbero, infatti, essere pienamente raggiunte se ad maggiore efficienza degli Enti Provinciali dovesse ancora far contrasto il persistere di situazioni comunali sfornite non solo di capacità di sviluppo, ma della possibilità di continuare a far fronte con un minimo di sufficienza all'aumentato costo dei pubblici servizi ed accresciute esigenze dei cittadini.
Nell'ambito delle varie Provincie sono, infatti, numerosi i Comuni, specialmente di esigua importanza demografica, le cui risorse finanziarie si sono mano mano dimostrate impari all'attuazione della multiforme attività degli Enti Locali, e che costituiscono la ragione prima dell'esistenza degli Enti stessi.
Ad ovviare ad una tale situazione si sono dimostrate insufficienti le norme intese a favorire la gestione consortile dei pubblici servizi, mentre lo spirito campanilistico, salvo pochi casi sporadici, ha impedito, ogni qual volta le condizioni locali obbiettivamente considerate potevano consigliarla, quella riunione volontaria degli Enti che la Legge dà ampia facoltà di attuare.
Necessita, pertanto, una soluzione radicale del problema, e dai provvedimenti finora adottati in materia per i casi più urgenti, con Decreti Legge già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, le SS. LL. avranno avuto modo di rilevare come il criterio d'ordine generale seguito dal Governo sia quello di creare organismi più robusti, sia mediante il raggruppamento in un unico Ente di piccole unità preesistenti, sia mediante l'aggregazione di tali piccole unità a limitrofi centri di notevole importanza demogafica, che, mentre possono estendere ai Comuni aggregati il beneficio di una più moderna ed efficiente attrezzatura dei pubblici servizi, traggono, a loro volta, dall'ampliamento della propria circoscrizione territoriale, maggiori possibilità di sviluppo economico ed industriale.
Confortato anche dal risultato ottenuto con i provvedimenti già adottati, il Governo intende ora intensificare e generalizzare l'esame di quelle situazioni comunali, che, considerate in rapporto ai criteri suaccennati, offrano la possibilità di creare nuove vigorose unità dal ragruppamento di piccoli centri, la cui vita stentata sia in contrasto col fervore di rinnovamento legislativo, diretto a conferire al Governo del Re la facoltà di provvedere entro il termine di due anni alla modificazione della ciscoscrizione dei Comuni, anche all'infuori degli Artt. 118 120 della Legge Comunale provinciale e dell'Art. 8 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n.2839.
Nel darne alle SS.LL. preventiva notizia, voglio intanto eccitare le stesse SS: LL. ad iniziare senz'altro un attento esame delle situazioni locali ed una obbiettiva valutazione di quelle circostanze che, all'infuori e al di sopra di vieti sentimenti campanilistici e di malintesi orgogli di autonomia, consentano la formulazione di proposte ispirate ad un superiore interesse di pubblico vantaggio e di miglioramento di quegli organismi, che, costituendo le cellule del più grande organismo nazionale, debbono, per la piena vitalità di quest'ultimo, essere sani e vitali essi stessi».

La Prefettura di Bari, su richiesta del Ministero dell'Interno, per conto del Ministero del Lavoro (Ufficio di Statistica), chiede ai Comuni della Provincia di far «conoscere quali frazioni di Comuni abbiano ottenuto separata gestione (Art.12 Legge Comunale e Provinciale) e quali altre la separata rappresentanza Consiliare (Art. 57 Legge Comunale e Provinciale)».
Con Nota n. 1015 del25 aprile 1923, il Comune di Noicàttaro risponde che non ha "frazioni" che abbiano chiesto ed ottenuto la gestione patrimoniale o la separata rappresentanza consigliare.
Il Predetto Ministero, sempre in relazione al riordino delle Circoscrizioni Comunali, invia ai Prefetti del Rego la seguente circolare:

«Pregasi inviare improrogabilmente, entro otto corrente, chiaro prospetto dimostrativo variazioni territoriali intervenute codesta Provincia sino ad oggi, indicando esattamente Provvedimenti e Decreti determinanti variazioni stesse, precisando Provincie provenienza per Comuni aggregati et Provincie attribuzione per Comuni perduti».

Sul foglio contenente la Circolare di cui sopra è riportata a margine la seguente annotazione:

«BARI - AGGREGAZIONE DEI COMUNI CONTERMINI: CARBONARA, CEGLIE; - MODUGNO: La FRAZIONE DI SANTO SPIRITO FINO AL CONFINE DI GIOVINAZZO; ED EVENTUALMENTE TRIGGIANO.
CAPURSO POTREBBE ASSORBIRE CELLAMARE: - LOSETO POTREBBE AGGRGARSI A BITRITTO, OPPURE A VALENZANO. POTREBBERO RIUNIRSI CANNETO E MONTRONE».
.
Attenzione: del territorio costiero di Noicàttaro non fa parola!

Perché le precedenti circolari siano correttamente interpretate ed attuate, il Ministero dell'interno trasmette ai Prefetti del Regno una circolare riservata:
«Questo ministero, nell'esaminare le numerose proposte finora pervenute per fusione di Comuni od altre modificazioni delle Circoscrizioni Comunali, ha rilevato come l'istruttoria sia talora compiuta troppo sommariamente e come non sempre le SS. LL. abbiano avuto cura di accertare convenientemente se ed in quale misura detti provvedimenti possano trovare il consenso delle popolazioni interessate.
Tale indagine, da compiersi possibilmente in via riservata, anche indipendentemente dai pareri dei Podestà, è di essenziale importanza per la valutazione dell'opportunità dei proposti provvedimenti che, anche quando risultino vantaggiosi nei riguardi amministrativi e finanziari, possono , talvolta, per riflesso di particolari situazioni locali, anche di carattere temporaneo, avere sullo spirito pubblico ripercussioni che spesso un semplice rinvio del provvedimento, congiunto ad un'opera di persuasione opportunamente svolta, potrebbe eliminare od attenuare.
Si aggiunge che questo Ministero - salvo che concorrano specialissime ragioni - non ritiene, in massima, opportuna l'unione di Comuni i cui centri siano separati da distanze rilevanti, come quelle superiori ai 10 chilometri.
Si prega le SS.LL di tener presente quanto sopra negli studi in corso per l'attuazione del R.D.L. 17 marzo 1927, n. 383, favorendo, intanto, un cenno di ricevuta e di assicurazione».

Risolto il problema del riordinamento delle Circoscrizioni Comunali, il Ministero dell'Interno affronta ora quello non semplice delle Revisioni di dette Cicoscrizioni, richieste da numerosi Comuni.
Pertanto, al fine di rendere efficaci gli intendimenti organizzativi ministeriali relativi alle revisioni in questione, viene inviata ai Prefetti del Regno la seguente serie di circolari esplicative:

«Roma, 20 aprile 1928 - Circ.re n. 15300/)
Con circolare 2 ottobre 1927, di ugual numero, è stato, fra l'altro, segnalato alle LL.EE. l'intendimento di questo Ministero di non far luogo, in massima, riunioni di Comuni i cui centri siano separati da distanze rilevanti, come quelle superiori i dieci km.
Nell'esame delle proposte finora pervenute è occorso però, di rilevare come tale distanza sia stata, invece, considerata spesso come limite medio normale, perciò non di rado notevolmente sorpassato nella formazione delle proposte su accennate.
Avuto presente che l'unificazione di Comuni posti a rilevanti distanze, se può determinare una qualche riduzione di spese generali di amministrazione, spesso attenuate dalla necessità di istituire Uffici distaccati di Stato Civile implica, d'altra parte, indubbio disagio per le popolazioni e maggiori oneri per servizi vari e segnatamente per opre pubbliche, in misura spesso sproporzionata all'entità delle finanze locali, e può, inoltre, favorire l'urbanesimo contro l'indirizzo generale della politica fascista, le cui tendenze ruralistiche sono state più volte e chiaramente manifestate da S.E. il Capo del Governo, questo Ministero ritiene opportuno, a conferma delle precedenti istruzioni, avvertire che solo in casi eccezionali e giusticati dovranno essere formulate proposte di unificazione di comuni situati a distanza di poco inferiore od uguale ai 10 km, ma che in ogni caso non dovrà mai essere superata detta distanza.
Delle proposte già pervenute eventualmente contrastanti con tali criteri, questo Ministero si riserva, dopo compiutone l'esame, di disporre la restituzione alle competenti Prefetture.
Si pregano le EE. LL. di attenersi a tali direttive negli studi in corso e di favorire un cenno di assicurazione».

«Roma, 19 gennaio 1929 - Circolare n. 12 3500/9
Il Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici - comunica quanto segue: "In occasione di variazioni di circoscrizioni territoriali, la nuova confinazione viene talvolta indicata sommariamente
Su carte topografiche in scala molto piccola, tantoché, frequentemente, è necessario eseguire poi dei sopra luoghi per eliminare incertezze e contestazioni fra Comuni interessati.
Tutto ciò potrebbe evitarsi qualora, in sede di progetto di modificazioni di circoscrizione, fosse interpellato l'Ufficio Tecnico Catastale della Provincia in possesso di una mappa in scala conveniente, ove è possibile individuare con esattezza il limite di una proprietà, l'asse il ciglio di una strada o di un corso d'acqua ed altre particolarità di carattere stabile.
Con ciò si otterrebbe la perfetta corrispondenza fra il nuovo limite territoriale che si vuole adottare, segnato sulle mappe, e le linee del terreno, con evidente risparmio di tempo e di spesa.".
Convenendo nella proposta del predetto Ministero, si pregano le LL. EE. Di tener presente quanto sopra nell'istruttoria delle proposte per modificazione di circoscrizioni comunali».

Poiché non può provvedere in merito alla particolare richiesta del Comune di Bari circa la modifica della sua circoscrizione comunale riguardante molti Comuni limitrofi, il Ministero dell'Interno invia al Prefetto di Bari questo "telegramma":
«Da Roma 29 marzo 1929 n.383,A,VII - Prefetto Bari
n. 11974 Amm. Civile. Poiché poteri conferiti Governo con Decreto Legge 17 marzo 1927 n.383 scadranno 31 corrente pregasi omettere invio ulteriori proposte per modifiche circoscrizioni comunali».

La serie delle circolari del Ministero dell'interno si chiude con la seguente:

« Roma, 4 aprile 1929 - Circolare 15300/9
Con il 31 marzo u.s. è scaduto il termine accordato col Decreto Legge 17 marzo 1927, n. 883, convertito in Legge 7 giugno 1928, n. 1382, per inoltro di proposte al Governo del Re per provvedere, all'infuori dei casi previsti dagli Artt. 118,119 e 120 del Testo Unico della Legge Comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, nonché Art. 8 del R. D. 30 dicembre 1923, n.2839, e senza l'osservanza della procedura ivi prescritta, al riordinamento generale delle circoscrizioni comunali.
Essendosi, pertanto, con la data anzidetta esaurita la speciale facoltà di cui avanti è cenno, le EE. LL. vorranno d'ora in avanti astenersi dal mettere in istruttoria con la procedura finora seguita e conseguentemente dall'inoltrare a questo ministero nuove proposte di modificazione di circoscrizioni comunali.
Si soggiunge che quelle pervenute nella imminenza della scadenza del termine richiamato, sulle quali non è stato possibile promuovere tempestivamente il conseguente provvedimento, come le altre pervenute in seguito, sono da considerare ormai decadute.
Si gradirà un cenno di ricevuta e assicurazione.

Il prefetto di Bari così risponde a quest'ultima:

« ON LE MINISTERO DELL'INTERNO: lì 9 aprile 1929, A. VII
DIREZIONE GEN.LE AMM:NE CIVILE
DIV. II - SEZ. III - n. !950
Pregiomi segnalare ricevuta della Circolare n. 15300/9 del 4 corrente ed assicuro codesto Ministero che sarà data rigorosa esecuzione alle disposizioni impartite al riguardo della scadenza del termine per le modifiche delle circoscrizioni comunali in deroga alle norme ordinarie».

Dalle riportate circolari del Ministero dell'Interno si evincono chiaramente delle precise contraddizioni.
La più importante è quella che riguarda la modifica dell Circoscrizioni comunali mediante aggregazione di piccoli Comuni, quindi non di parti di territorio di altri Comuni.
Non meno precisa è l disposizione che i Comuni da aggregare non siano a distanza superiore a km. 10.
Ed infine quella più emblematica: mentre con la circolare dell'aprile 1923 si sostiene con vigore di concentrare in un'unica unità i piccoli Comuni per poter meglio risolvere i problemi comuni, con quella del 1928 si evidenzia la volontà del Capo del Governo di potenziare la ruralità della Nazione perché in essa c'è la vera forza propulsiva nazionale.

 

[1] Si precisa una volta per tutte che Torre Pelosa non č mai stata "frazione" sino a quando č appartenuta al territorio di Noja (Noicąttaro). Quindi, quando la si indica come tale, si incorre in una imprecisione giuridico - amministrativa .