Capitolo primo
L'ESTENUANTE VIGILIA, TRA
MEANDRI DELLA BUROCRAZIA STATALE:
LA QUESTIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI
Trascorrono ben 10 anni, fatti di intensa corrispondenza ad alto
livello burocratico per cercare Leggi e postille a proprio favore,
prima di raggiungere l'obiettivo prefisso, che in realtà risultò
una vera e propria imposizione decisa dalla dirigenza barese del regime
fascista: il distacco del territorio costiero di Noicàttaro,
comprensivo della borgata di Torre Pelosa, e la sua ingiustificata
annessione a Bari.
Poco prima dell'inizio del balletto delle circolari prefettizie e
ministeriali, compare sulla scena il Pretore di Rutigliano, che, a
stretto giro di posta, vuol conoscere dal Sindaco di Noicàttaro
il numero preciso degli abitanti della "frazione" [1]
di Torre Pelosa (Nota n. 325 del 6 aprile 1923). E dalla risposta
del Sindaco, giunta nel giro di pochi giorni (Nota n.864 del 18 aprile
1923) si apprende che la popolazione di Torre Pelosa, secondo i dati
dell'ultimo censimento (1921), ammonta a 864 unità..
Subito dopo entra in iscena la Prefettura di Bari, che inoltra ai
Comuni interessati una precisa richiesta formale del Ministero dell'Interno
circa la questione delle "frazioni comunali".
Per il Ministro dell'Interno l'attuazione del recente riordinamento
delle Circoscrizioni Provinciali è di primaria importanza,
per cui in data 5 aprile 1923, nota n.2, esso invia ai Prefetti del
Regno la seguente circolare:
« Il recente riordinamento delle Circoscrizioni Provinciali,
inspirato all'intendimento di creare unità organiche dotate
della necessaria capacità funzionale e meglio rispondenti alle
esigenze della popolazione, ha più nettamente imposto all'attenzione
del Governo il problema delle Circoscrizioni Comunali: le accennate
finalità non potrebbero, infatti, essere pienamente raggiunte
se ad maggiore efficienza degli Enti Provinciali dovesse ancora far
contrasto il persistere di situazioni comunali sfornite non solo di
capacità di sviluppo, ma della possibilità di continuare
a far fronte con un minimo di sufficienza all'aumentato costo dei
pubblici servizi ed accresciute esigenze dei cittadini.
Nell'ambito delle varie Provincie sono, infatti, numerosi i Comuni,
specialmente di esigua importanza demografica, le cui risorse finanziarie
si sono mano mano dimostrate impari all'attuazione della multiforme
attività degli Enti Locali, e che costituiscono la ragione
prima dell'esistenza degli Enti stessi.
Ad ovviare ad una tale situazione si sono dimostrate insufficienti
le norme intese a favorire la gestione consortile dei pubblici servizi,
mentre lo spirito campanilistico, salvo pochi casi sporadici, ha impedito,
ogni qual volta le condizioni locali obbiettivamente considerate potevano
consigliarla, quella riunione volontaria degli Enti che la Legge dà
ampia facoltà di attuare.
Necessita, pertanto, una soluzione radicale del problema, e dai provvedimenti
finora adottati in materia per i casi più urgenti, con Decreti
Legge già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, le SS. LL. avranno
avuto modo di rilevare come il criterio d'ordine generale seguito
dal Governo sia quello di creare organismi più robusti, sia
mediante il raggruppamento in un unico Ente di piccole unità
preesistenti, sia mediante l'aggregazione di tali piccole unità
a limitrofi centri di notevole importanza demogafica, che, mentre
possono estendere ai Comuni aggregati il beneficio di una più
moderna ed efficiente attrezzatura dei pubblici servizi, traggono,
a loro volta, dall'ampliamento della propria circoscrizione territoriale,
maggiori possibilità di sviluppo economico ed industriale.
Confortato anche dal risultato ottenuto con i provvedimenti già
adottati, il Governo intende ora intensificare e generalizzare l'esame
di quelle situazioni comunali, che, considerate in rapporto ai criteri
suaccennati, offrano la possibilità di creare nuove vigorose
unità dal ragruppamento di piccoli centri, la cui vita stentata
sia in contrasto col fervore di rinnovamento legislativo, diretto
a conferire al Governo del Re la facoltà di provvedere entro
il termine di due anni alla modificazione della ciscoscrizione dei
Comuni, anche all'infuori degli Artt. 118 120 della Legge Comunale
provinciale e dell'Art. 8 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n.2839.
Nel darne alle SS.LL. preventiva notizia, voglio intanto eccitare
le stesse SS: LL. ad iniziare senz'altro un attento esame delle situazioni
locali ed una obbiettiva valutazione di quelle circostanze che, all'infuori
e al di sopra di vieti sentimenti campanilistici e di malintesi orgogli
di autonomia, consentano la formulazione di proposte ispirate ad un
superiore interesse di pubblico vantaggio e di miglioramento di quegli
organismi, che, costituendo le cellule del più grande organismo
nazionale, debbono, per la piena vitalità di quest'ultimo,
essere sani e vitali essi stessi».
La Prefettura di Bari, su richiesta del Ministero dell'Interno,
per conto del Ministero del Lavoro (Ufficio di Statistica), chiede
ai Comuni della Provincia di far «conoscere quali frazioni
di Comuni abbiano ottenuto separata gestione (Art.12 Legge Comunale
e Provinciale) e quali altre la separata rappresentanza Consiliare
(Art. 57 Legge Comunale e Provinciale)».
Con Nota n. 1015 del25 aprile 1923, il Comune di Noicàttaro
risponde che non ha "frazioni" che abbiano chiesto ed ottenuto
la gestione patrimoniale o la separata rappresentanza consigliare.
Il Predetto Ministero, sempre in relazione al riordino delle Circoscrizioni
Comunali, invia ai Prefetti del Rego la seguente circolare:
«Pregasi inviare improrogabilmente, entro otto corrente, chiaro
prospetto dimostrativo variazioni territoriali intervenute codesta
Provincia sino ad oggi, indicando esattamente Provvedimenti e Decreti
determinanti variazioni stesse, precisando Provincie provenienza per
Comuni aggregati et Provincie attribuzione per Comuni perduti».
Sul foglio contenente la Circolare di cui sopra è riportata
a margine la seguente annotazione:
«BARI
- AGGREGAZIONE DEI COMUNI CONTERMINI: CARBONARA, CEGLIE; - MODUGNO:
La FRAZIONE DI SANTO SPIRITO FINO AL CONFINE DI GIOVINAZZO; ED EVENTUALMENTE
TRIGGIANO.
CAPURSO POTREBBE ASSORBIRE CELLAMARE: - LOSETO
POTREBBE AGGRGARSI A BITRITTO, OPPURE A VALENZANO. POTREBBERO
RIUNIRSI CANNETO E MONTRONE».
.
Attenzione: del territorio costiero di Noicàttaro non fa
parola!
Perché le precedenti circolari siano correttamente interpretate
ed attuate, il Ministero dell'interno trasmette ai Prefetti del Regno
una circolare riservata: «Questo ministero, nell'esaminare
le numerose proposte finora pervenute per fusione di Comuni od altre
modificazioni delle Circoscrizioni Comunali, ha rilevato come l'istruttoria
sia talora compiuta troppo sommariamente e come non sempre le SS.
LL. abbiano avuto cura di accertare convenientemente se ed in quale
misura detti provvedimenti possano trovare il consenso delle popolazioni
interessate.
Tale indagine, da compiersi possibilmente in via riservata, anche
indipendentemente dai pareri dei Podestà, è di essenziale
importanza per la valutazione dell'opportunità dei proposti
provvedimenti che, anche quando risultino vantaggiosi nei riguardi
amministrativi e finanziari, possono , talvolta, per riflesso di particolari
situazioni locali, anche di carattere temporaneo, avere sullo spirito
pubblico ripercussioni che spesso un semplice rinvio del provvedimento,
congiunto ad un'opera di persuasione opportunamente svolta, potrebbe
eliminare od attenuare.
Si aggiunge che questo Ministero - salvo che concorrano specialissime
ragioni - non ritiene, in massima, opportuna l'unione di Comuni
i cui centri siano separati da distanze rilevanti, come quelle superiori
ai 10 chilometri.
Si prega le SS.LL di tener presente quanto sopra negli studi in corso
per l'attuazione del R.D.L. 17 marzo 1927, n. 383, favorendo, intanto,
un cenno di ricevuta e di assicurazione».
Risolto il problema del
riordinamento delle Circoscrizioni Comunali, il Ministero dell'Interno
affronta ora quello non semplice delle Revisioni di dette Cicoscrizioni,
richieste da numerosi Comuni.
Pertanto, al fine di rendere efficaci gli intendimenti organizzativi
ministeriali relativi alle revisioni in questione, viene inviata ai
Prefetti del Regno la seguente serie di circolari esplicative:
«Roma, 20 aprile
1928 - Circ.re n. 15300/)
Con circolare 2 ottobre 1927, di ugual numero, è stato, fra
l'altro, segnalato alle LL.EE. l'intendimento di questo Ministero
di non far luogo, in massima, riunioni di Comuni i cui centri siano
separati da distanze rilevanti, come quelle superiori i dieci
km.
Nell'esame delle proposte finora pervenute è occorso però,
di rilevare come tale distanza sia stata, invece, considerata spesso
come limite medio normale, perciò non di rado notevolmente
sorpassato nella formazione delle proposte su accennate.
Avuto presente che l'unificazione di Comuni posti a rilevanti distanze,
se può determinare una qualche riduzione di spese generali
di amministrazione, spesso attenuate dalla necessità di istituire
Uffici distaccati di Stato Civile implica, d'altra parte, indubbio
disagio per le popolazioni e maggiori oneri per servizi vari e segnatamente
per opre pubbliche, in misura spesso sproporzionata all'entità
delle finanze locali, e può, inoltre, favorire l'urbanesimo
contro l'indirizzo generale della politica fascista, le cui
tendenze ruralistiche sono state più volte e chiaramente
manifestate da S.E. il Capo del Governo, questo Ministero ritiene
opportuno, a conferma delle precedenti istruzioni, avvertire che solo
in casi eccezionali e giusticati dovranno essere formulate proposte
di unificazione di comuni situati a distanza di poco inferiore od
uguale ai 10 km, ma che in ogni caso non dovrà mai essere superata
detta distanza.
Delle proposte già pervenute eventualmente contrastanti con
tali criteri, questo Ministero si riserva, dopo compiutone l'esame,
di disporre la restituzione alle competenti Prefetture.
Si pregano le EE. LL. di attenersi a tali direttive negli studi in
corso e di favorire un cenno di assicurazione».
«Roma, 19 gennaio 1929 - Circolare n. 12 3500/9
Il Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Catasto e dei
Servizi Tecnici - comunica quanto segue: "In occasione di variazioni
di circoscrizioni territoriali, la nuova confinazione viene talvolta
indicata sommariamente
Su carte topografiche in scala molto piccola, tantoché, frequentemente,
è necessario eseguire poi dei sopra luoghi per eliminare incertezze
e contestazioni fra Comuni interessati.
Tutto ciò potrebbe evitarsi qualora, in sede di progetto di
modificazioni di circoscrizione, fosse interpellato l'Ufficio Tecnico
Catastale della Provincia in possesso di una mappa in scala conveniente,
ove è possibile individuare con esattezza il limite di una
proprietà, l'asse il ciglio di una strada o di un corso d'acqua
ed altre particolarità di carattere stabile.
Con ciò si otterrebbe la perfetta corrispondenza fra il nuovo
limite territoriale che si vuole adottare, segnato sulle mappe, e
le linee del terreno, con evidente risparmio di tempo e di spesa.".
Convenendo nella proposta del predetto Ministero, si pregano le LL.
EE. Di tener presente quanto sopra nell'istruttoria delle proposte
per modificazione di circoscrizioni comunali».
Poiché non può provvedere in merito alla particolare
richiesta del Comune di Bari circa la modifica della sua circoscrizione
comunale riguardante molti Comuni limitrofi, il Ministero dell'Interno
invia al Prefetto di Bari questo "telegramma":
«Da Roma 29 marzo 1929 n.383,A,VII - Prefetto Bari
n. 11974 Amm. Civile. Poiché poteri conferiti Governo con Decreto
Legge 17 marzo 1927 n.383 scadranno 31 corrente pregasi omettere invio
ulteriori proposte per modifiche circoscrizioni comunali».
La serie delle circolari del Ministero dell'interno si chiude con
la seguente:
« Roma, 4 aprile 1929 - Circolare 15300/9
Con il 31 marzo u.s. è scaduto il termine accordato col Decreto
Legge 17 marzo 1927, n. 883, convertito in Legge 7 giugno 1928, n.
1382, per inoltro di proposte al Governo del Re per provvedere, all'infuori
dei casi previsti dagli Artt. 118,119 e 120 del Testo Unico della
Legge Comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, nonché
Art. 8 del R. D. 30 dicembre 1923, n.2839, e senza l'osservanza della
procedura ivi prescritta, al riordinamento generale delle circoscrizioni
comunali.
Essendosi, pertanto, con la data anzidetta esaurita la speciale facoltà
di cui avanti è cenno, le EE. LL. vorranno d'ora in avanti
astenersi dal mettere in istruttoria con la procedura finora seguita
e conseguentemente dall'inoltrare a questo ministero nuove proposte
di modificazione di circoscrizioni comunali.
Si soggiunge che quelle pervenute nella imminenza della scadenza del
termine richiamato, sulle quali non è stato possibile promuovere
tempestivamente il conseguente provvedimento, come le altre pervenute
in seguito, sono da considerare ormai decadute.
Si gradirà un cenno di ricevuta e assicurazione.
Il prefetto di Bari così risponde a quest'ultima:
« ON LE MINISTERO DELL'INTERNO: lì 9 aprile 1929, A.
VII
DIREZIONE GEN.LE AMM:NE CIVILE
DIV. II - SEZ. III - n. !950
Pregiomi segnalare ricevuta della Circolare n. 15300/9 del 4 corrente
ed assicuro codesto Ministero che sarà data rigorosa esecuzione
alle disposizioni impartite al riguardo della scadenza del termine
per le modifiche delle circoscrizioni comunali in deroga alle norme
ordinarie».
Dalle riportate circolari del Ministero dell'Interno si evincono
chiaramente delle precise contraddizioni.
La più importante è quella che riguarda la modifica
dell Circoscrizioni comunali mediante aggregazione di piccoli Comuni,
quindi non di parti di territorio di altri Comuni.
Non meno precisa è l disposizione che i Comuni da aggregare
non siano a distanza superiore a km. 10.
Ed infine quella più emblematica: mentre con la circolare dell'aprile
1923 si sostiene con vigore di concentrare in un'unica unità
i piccoli Comuni per poter meglio risolvere i problemi comuni, con
quella del 1928 si evidenzia la volontà del Capo del Governo
di potenziare la ruralità della Nazione perché in essa
c'è la vera forza propulsiva nazionale.
[1] Si
precisa una volta per tutte che Torre Pelosa non č mai stata "frazione"
sino a quando č appartenuta al territorio di Noja (Noicąttaro). Quindi,
quando la si indica come tale, si incorre in una imprecisione giuridico
- amministrativa .