4. La contestata delibera del 31 ottobre 
            1865  
          
In questo ultimo paragrafo, al vaglio dei lettori più interessati 
            e pazienti, si sottopone il testo integrale della delibera del Consiglio 
            Comunale del 31 ottobre 1865, la di cui rifiutata lettura da parte 
            del Sindaco Sturni in apertura di seduta del 1° novembre 1865 ha suscitato 
            la viva contestazione dei due Consiglieri Bari e Cirillo. 
            Lo scopo principale è quello di offrire la possibilità di giudicare 
            personalmente il testo del provvedimento, che ha spinto i due citati 
            Consiglieri a meditare addirittura una vendetta politica nei confronti 
            del sindaco Sturni, ma con le inevitabili conseguenze negative per 
            la stabilità politica e amministrativa del paese. 
          
* * *
          
Il lettore mi perdonerà se, lasciando andare il mio spirito poetico 
            mi permetto di parafrasare contestualmente alcuni noti versi omerici: 
          
"Cantami, o Noja, 
            dei Consiglieri Bari e Cirillo,
            l'ira funesta 
            che infiniti lutti addusse 
            ai limoneti nojani!". 
          
          
«MUNICIPIO DI NOICÀTTARO 
            CONSIGLIO COMUNALE 
            Tornata del 31 ottobre 1865 
          
Presidenza del sig. sindaco STURNI Vito. 
            L'anno milleottocentosessantacinque il dì trentuno ottobre in Noicàttaro 
            e nella sala del Consiglio.
            Riunito il Consiglio giusto invito in iscritto [recapitato a domicilio]il 
            dì trenta spirante [mese], all'appello nominale 'anno (hanno) risposto 
            i signori Consiglieri Pende Nicola, Demattia Francesco, Giardinelli 
            d. Giuseppe, Lisco Michele, Positano Giuseppe, Sturni Nicola, Divella 
            Giov. Michele, Contessa filippo, oltre al il Sindaco Presidente Sturni 
            vito, e con l'assistenza del Segretario Municipale Vitantonio Chiantera. 
            
            La presente convocazione trovasi autorizzata dal sig. Prefetto della 
            Provincia con Decreto [del] 26 ottobre corrente mese con Nota n. 20430 
            - 4318. Il Sindaco 'a proposto (fatto presente) che Nicola Pende con 
            ricorso del 9 settembre 1865 sostenea che egli era stato escluso dal 
            Consiglierato perché, nel sorteggio (da farsi per Legge per la sostituzione 
            di un quinto dei Consiglieri prossimi scadere) fatto a (=il) 26 maggio 
            1865 si era sorteggiato numero quattro Consiglieri invece se ne dovevano 
            sorteggiare tre attesoché, il quarto Consigliere era già scaduto per 
            effetto di decesso cioè Mastrogiacomo D.Giacomo: che quindi nei comizi 
            elettorali amministrativi del 30 luglio ultimo doveansi eleggere soli 
            quattro Consiglieri e non cinque e ciò per l'Art. 13 della legge Comunale 
            del 20 marzo 1865 alinea (=capoverso) ultimo. Da ciò risulterebbe 
            (= si verificherebbe) la doppia conseguenza che l'ultimo abbia a rimanere 
            in Ufficio (=carica) e l'ultimo eletto debba escludersi. 
            Ora il reclamante Pende è l'ultimo sorteggiato e come tale 'a il diritto 
            di rimanere in Ufficio. Questo ricorso fu presentato al sig. Sindaco 
            il quale ai 12 settembre lo inviava al sig. Prefetto della Provincia 
            a cui era diretto. 
            Il sig. Prefetto rispondea che i ricorsi contro le operazioni elettorali 
            debbono presentarsi al Consiglio Comunale per trasmettersi al Consiglio 
            Provinciale respingendo da ultimo il richiamo del sig. 
            Pende per sottoporsi al Consiglio.. Salvo, però, se sia ancora il 
            tempo utile a prendersi in considerazione. (Il Sindaco raccomanda 
            al Segretario che tanto il ricorso del sig. Pende quanto la nota del 
            sig. Prefetto della Provincia s'inseriscano al Protocollo. Documenti 
            non reperiti. 
            A (=il) 2 ottobre spirante sotto (= con nota) n. 806 il Sindaco dimandava 
            al sig. Prefetto della Provincia l'autorizzazione ad un convocazione 
            straordinaria del Consiglio Comunale per trattarsi cinque diversi 
            oggetti, tra cui il reclamo del sig. Pende. 
            Il Prefetto della Provincia rescriveva che: « essendo prossima 
            l'apertura della sessione Ordinaria di autunno» non trovava 
            conveniente accordare la chiesta autorizzazione potendosi in detta 
            Sessione Ordinaria discutere gli oggetti (=argomenti) designati nella 
            dimanda del Sindaco(anche questa nota s'inserisca al protocollo. Non 
            reperita. In ottobre 1865 (senza indicarsi la data) il sig. Pende 
            riepilogando le sue ragioni nel ricorso suesposto insisteva perché 
            fosse discusso dal Consiglio Comunale e tale ricorso era indiritto 
            (=indirizzati) al Sindaco il quale il 25 ottobre con nota n. 835 ripeteva 
            al domanda di una convocazione straordinaria e il sig. Prefetto la 
            veniva accordando il 26 ottobre con Nota n. 2043 - 4318 ( anche questi 
            due documenti da riportare nel protocollo). 
            Non reperiti. Ora l'autorizzazione dianzi detta perveniva al Sindaco 
            richiedente precisamente ieri 30 dello spirante mese, perciò, ieri 
            medesimo si faceva invito ai Consiglieri di favorire alla presente 
            convocazione. Poscia dopo aver letti entrambi i ricorsi del sig. Pende 
            'a invitato il Consiglio a deliberare. 
            Il Consigliere Giuseppe Positano chiedendo la parola 'a domandato 
            pregiudizialmente se trovandosi il Consesso in numero di 19 per la 
            morte del sig. Mastrogiacomo, voglia il Consiglio deliberare in grazia 
            (= a causa ) dell'urgenza che presenta la quistione, quella cioè se 
            riputandosi il Consigliere Pende Consigliere di diritto debba dimani 
            1° novembre intervenire in Consiglio per dover continuare ad essere 
            Consigliere ovvero essere sostituito dal quinto Consigliere eletto 
            che egli (=Pende) sostiene illegalmente eletto. 
            E poiché la quistione non potrebbe presentarsi (=discutersi) ad una 
            seconda convocazione straordinaria perché, non vi è, affatto il tempo 
            utile, e perciò dovendosi risolversi, non potrebbe, così 'a invitato 
            il Consiglio, se stante l'urgenza, voglia deliberarvi siffatta mozione 
            troverebbe appoggio nel numero de' votanti di tutte le deliberazioni 
            di questo Consiglio qualora potesse risultare che fosse unanime il 
            deliberato del Consiglio nel qual caso il numero di nove (Consiglieri 
            presenti) constituirebbe la manifestazione di una maggioranza anche 
            a supporsi che intervenendo quasi tutto il resto dei Consiglio potessero 
            i rimanenti Consiglieri (=gli assenti) deliberare in senso contrario.'A 
            aggiunto, poi, il Positano che il Consiglio è legalmente constituito 
            col numero di nove perché, essendo morto il Mastrogiacomo, ed essendo 
            notoriamente infermo.il sig. Di Rienzi, il Consiglio di fatto non 
            si compone che di numero 18 e la metà di essi sono appunto i nove 
            presenti renderebbe legale la riunione.
            Ad ogni modo, Egli invita a deliberare sul "Se creda, o no deliberare 
            sull'oggetto, di cui è invito straordinario" (Convocazione straordinaria).
          
Il Consiglio 
            Ad unanimità delibera 
          
Procedersi col numero di nove alla discussione del reclamo del sig. 
            Pende, e tanto più che il Consiglio 'a verificato che la nota del 
            sig. Prefetto con cui si autorizza la convocazione straordinaria per 
            l'oggetto in esame, è in data 26 corrente mese , mentre che è qui 
            pervenuta il mattino di ieri 30 corrente ignorando il Consiglio come 
            ciò sia avvenuto.
            Quindi, il Sindaco, dopo aver dato lettura de' ricorso del sig. Pende 
            'a invitato il Consiglio "Se voglia prendere in considerazione i reclami 
            in parola".
            Dopo varie discussioni 'a il seguente: (=quanto segue) 
          
Il FATTO 
        
        
          Sul 1° [punto]
          Il Consiglio 'a considerato che l'Art.75 della Legge 20 marzo 1865 
            N°2248 alligato A prescrive di sporgere per le operazioni elettorali 
            ricorso al Consiglio Comunale;
          Che i Consigli Comunali giusta l'Art.35 del Regolamento sulla detta 
            Legge debbono accettare ricorsi, e deliberarvi ancorché, su 
            questioni non proposte all'Ufficio Elettorale;
          Che il detto Art.75 della Legge non prescrive alcun tempo per la 
            produzione di simili ricorsi e che il ricorso del sig.Pende è 
            stato prodotto sin dal 9 settembre epoca assai anteriore alla immissione 
            in possesso dé Consiglieri eletti quindi, dichiara ad unanimità
            Di esser valido il ricorso del sig. Pende e per la formula e pel tempo.
          Sul 2° [punto]
          'A considerato che l'esame di questa quistione la quale, in apparenza 
            sembra come se fosse personale in sostanza merita tutta l'attenzione 
            per le conseguenze che potrebbero derivarne per gli atti deliberativi 
            del Consiglio.
            È risaputo che l'intervento di un Consigliere illegale [=non 
            legalmente in carica] rende nullo l'atto, che il Consiglio prende.
            Ora se Pende non conservasse il Dritto di Consigliere [il Diritto] 
            dovrebbe averlo il quinto eletto e viceversa. Non essendovi, quindi, 
            una verità legale è necessario che vi sia.
            Il Consiglio, quindi, considerando che l'art.203 della Legge Comunale 
            prescrive che il quinto [dei Consiglieri in carica] da estrearsi dovrà 
            comprendere i Consiglieri che per qualsiasi ragione avranno cessato 
            di appartenere al Consiglio il che importa che [il Consiglio] avrebbe 
            dovuto ritenere il sig. Mastrogiacomo defunto, come uno de' sorteggiati.
            'A considerato inoltre, che in virtù degli Art. 99 e 100 del 
            regolamento, anche se si verificassero vacanze [=assenze] al momento 
            della elezione si deducono dal numero de' Consiglieri da rinnovarsi 
            gli ultimi estratti e la estrazione di questi si ritiene come non 
            avvenuta il che importa che il Pende che fu l'ultimo sorteggiato 
            e che non doveva sorteggiato e che non doveva sorteggiarsi per la 
            morte di Mastrogiacomo, si avrà come non estratto e la sua 
            estrazione come non avvenuta.
            Per tutte siffatte considerazioni
          il Consiglio
            ad unanimità delibera
          Di accogliere come accoglie di fatto il reclamo del sig. Pende ed 
            al tempo stesso dichiara il medesimo fondato e appoggiato [=conforme] 
            alla Legge; per lo che ritiene di dover Egli conservare il posto di 
            Consigliere e di non aversi [=ritenersi] come non eletto il Consigliere 
            che nella elezione prese il quinto posto.
            Il Consiglio da ultimo incarica il Sindaco di far sommario rapporto 
            alla Prefettura della Provincia in giornata della presa [=adottata] 
            deliberazione per ben regolarsi nella esecuzione degli incombenti 
            di sua spettanza tanto rimpetto [=in riferimento] alla formula ed 
            al Dritto della presente deliberazione, quanto intorno al modo di 
            veder risoluta legalmente la presente quistione.
            Dopo di che letto ed approvato il presente processo verbale si è 
            sciolta l'adunanza.
            Firmato:
          VITO STURNI - Sindaco
            L'Assessore Anziano (firma illeggibile)
            Il Segretario - VITO ANTONIO CHIANTERA»
            [5]
           
           
          
            [5] L'Art. 
            203 della Legge 2248/1865, allegato A, così recita: «I 
            Consiglieri durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto 
            ogni anno, e sono sempre rileggibili.
            Dopo l'elezione generale, la scadenza dei primi quattro è determinata 
            dalla sorte.
            Egualmente per sorte è determinata la scadenza dei membri della 
            giunta municipale e della deputazione provinciale nel primo anno. 
            In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità. 
            Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte 
            della giunta e della deputazione. Saranno estratti a sorte i consiglieri 
            che oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di 
            appartenere al consiglio, ne dovranno uscire per arrivare al quinto 
            da surrogarsi, ai termini del primo paragrafo del presente articolo». 
            L'Art.204 così precisa: «Non vi è luogo a surrogazione 
            straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, eccetto il caso 
            in cui il consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi 
            membri».